Onorevoli Colleghi! - La legge sull'affidamento condiviso dei figli è recente, infatti fu approvata, dopo un difficile iter legislativo, alla fine della scorsa legislatura. Oggi si propongono alcune modifiche a tale legge (n. 54 del 2006) in ragione di alcune considerazioni che sono state già enunciate nel corso del dibattito nella scorsa legislatura, ma che non hanno trovato riscontro effettivo nella legge n. 54 del 2006 e che consentiranno una disciplina applicativa meno complicata e più aderente alla realtà.
      La presente proposta di legge ha come obiettivo fondamentale quello di salvaguardare l'interesse del minore a conservare un rapporto affettivo equilibrato con entrambi i genitori anche se questi hanno scelto la via della separazione. La tutela del figlio, infatti, deve restare al centro di qualsiasi rapporto coniugale che si interrompe. Oggi sono molte le unioni che si interrompono per varie cause, quindi è necessario intervenire con adeguate norme affinché i figli continuino ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori

 

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e che i medesimi genitori possano, con la loro affettività, rendere meno drammatica e meno penosa la vita dei loro figli. Il bene supremo delle garanzie per i figli è riconosciuto dalla nostra Costituzione, all'articolo 30, ove, al primo comma, si recita testualmente che «è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli (...)». Quindi, questo diritto-dovere dei genitori deve essere affermato anche quando siamo in presenza di una separazione perché il figlio possa continuare a mantenere il proprio tenore di vita e una vita affettiva soddisfacente a garanzia del suo stato fisico e psichico.
      Molto forti, infatti, possono essere i traumi che il figlio di separati o di divorziati può avere anche nei rapporti di tutti i giorni e nel confronto con i propri coetanei. Ciò può, nell'immediato, compromettere il suo rendimento a scuola o provocare delle alterazioni psicologiche che poi possono ripercuotersi sulla sua vita di relazione. È indubbio, quindi, che ci vuole la massima accortezza quando ci troviamo di fronte a situazioni di questo tipo ed il legislatore è chiamato a prevedere norme che possano tutelare e garantire i figli dei separati o dei divorziati nella convinzione che siano essenziali la loro tutela e il loro inserimento, una volta raggiunta la maggiore età, nella vita civile e sociale del Paese. Con la presente proposta di legge si vuole intervenire affinché il legame genitori-figli non si interrompa anche dopo la separazione o il divorzio e il vincolo di affettività continui anche in presenza di uno scioglimento dell'unione familiare. Il figlio, infatti, continua a vedere entrambi i genitori, il suo distacco dalla famiglia è meno traumatico, la sua vita di relazione è meno turbata e il suo status sociale non subisce variazioni significative.
      L'affidamento condiviso ex lege costituisce, quindi, una condizione essenziale per il nostro ordinamento ai fini della tutela dei figli di genitori separati o divorziati.
      Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si attua quello che è stato un punto controverso della legge n. 54 del 2006, ovvero la scelta del legislatore di disporre che l'affidamento condiviso per i genitori sia l'elemento prioritario e caratterizzante di tutta la legislazione dettata dagli articoli 155 e seguenti del codice civile. Una scelta, quest'ultima, di grande importanza, che porta il giudice a scegliere prioritariamente la strada dell'affido condiviso per il bene del minore e della sua vita di relazione.
      L'articolo 2 prevede che il giudice, tenuto conto dell'interesse del minore, possa concedere, in via nettamente subordinata, l'affidamento a un solo genitore.
      L'articolo 3 prevede che l'assegnazione della casa familiare possa essere riconsiderata, a domanda, e non invece obbligatoriamente come previsto dalla legislazione vigente, nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga un nuovo matrimonio. Si tratta di una disposizione equa fatta nell'interesse del figlio minore che può subire, se lascia la casa dove ha abitato, dei danni emotivi e psicologici.
      L'articolo 4 prevede la corresponsione dell'assegno periodico al figlio anche se maggiorenne ma non indipendente economicamente.
      L'articolo 5 stabilisce che il giudice deve sentire i figli, anche minori, tenendo conto della loro opinione nell'adozione del provvedimento sull'affidamento condiviso.
      L'articolo 6 prevede che il giudice, quando si verifichino casi di particolare gravità e tali da poter pregiudicare il minore, possa nominare un tutore.
 

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